- L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla “rottamazione-quinquies” introdotta dalla Legge n. 199/2025, specificando che il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza senza tolleranza di 5 giorni.
- La “rottamazione-quinquies” permette di definire debiti già presenti in precedenti rottamazioni se non pagate le rate entro il 30.9.2025, con possibilità di presentare domanda entro il 30.4.2026 e di pagare entro il 31.7.2026.
- La definizione riguarda debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023, comprese imposte, contributi previdenziali, sanzioni amministrative, con modalità di adesione telematica e pagamento in unica soluzione o a rate.
Dettagli della rottamazione-quinquies e chiarimenti dell’Agenzia
- La domanda di adesione deve essere presentata digitalmente entro il 30.4.2026, con comunicazione di accoglimento o diniego entro il 30.6.2026; il pagamento in massimo 54 rate scade il 31.7.2026.
- In presenza di piani di dilazione già in essere relativi sia a debiti non rottamabili che rottamabili, la sospensione dell’obbligo di pagamento si determina solo con riferimento a questi ultimi.
- La legge non prevede tolleranza di 5 giorni per il pagamento, e la mancata regolarità può rendere inefficace la definizione, con specifiche precisazioni sul pagamento rateale e le sue implicazioni.
Pagamento delle somme dovute e debiti in precedenti definizioni
- Il pagamento delle somme può avvenire in unica soluzione o rate, con interessi dal 1.8.2026 e la possibilità di rimanere in pagamento rateale senza decadenza, tranne nel caso dell’ultima rata non pagata.
- Debiti già inclusi in precedenti definizioni, come “rottamazione-quater” o “saldo e stralcio”, possono essere ricompresi, anche se il piano di rateazione non è stato rispettato al 30.9.2025.
- La possibilità si estende anche ai debiti oggetto di altre edizioni della definizione agevolata, purché si sia verificata l’inefficacia della procedura precedente.
Definizione agevolata di tributi di regioni e enti locali
- Le Regioni e gli Enti locali possono introdurre definizioni agevolate proprie, escludendo o riducendo interessi e sanzioni, anche in presenza di procedure di accertamento in corso.
- Tale definizione può riguardare tributi come TARI, IMU, rette scolastiche, oneri di urbanizzazione, e altre entrate patrimoniali, con modalità di adesione previste dalla legge o regolamento locale


Rottamazione Quinquies